Cancellazione dei medici competenti ed attività di Medico Autorizzato: parere AIRM

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Cari soci,
come noto, il Ministero della Salute ha cancellato dal registro dei Medici Competenti (istituito ai sensi dell’art.38 del D.lgs. 81/08) circa 6.500 iscritti su 11.000 a seguito della revisione effettuata in base all’acquisizione dei crediti del programma di educazione continua in medicina (ECM) nel triennio 2011-2013. Senza entrare nel merito della questione, che comunque suscita alcune perplessità, la domanda che forse qualche Medico Autorizzato si pone è: un Medico Competente “cancellato” può continuare, essendo iscritto nell’elenco dei Medici Autorizzati, a svolgere la sua funzione presso le strutture in cui è stato incaricato per la sorveglianza medica degli esposti alle radiazioni?

La domanda, a nostro avviso, ha una risposta.

Preliminarmente è necessario distinguere, all’interno degli incaricati della sorveglianza medica, le posizioni del Medico Autorizzato e del Medico Competente (incaricato evidentemente per i soli esposti di categoria B). Per quest’ultimo, infatti, vale quanto sancito dall’art.38 del D.lgs. 81/08. Se non possiede più i requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente, non sembrerebbe più titolato, a nostro parere (se non si modificano le attuali condizioni normative o attuative), allo svolgimento delle funzioni di medico incaricato della radioprotezione per i lavoratori di Cat. B. In questo caso, infatti, poiché per svolgere queste funzioni è sufficiente la sola qualifica di Medico Competente, venendo questa a mancare vengono meno anche i presupporti per poter esercitare il compito affidatogli nel campo della radioprotezione.

Diversa invece a nostro avviso è la posizione del Medico Autorizzato, cioè iscritto nell’elenco istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. 230/95. In questo caso infatti, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e 38 del D.lgs. 81 è propedeutico unicamente alla formulazione della domanda di iscrizione all’elenco stesso (art.88 c.2, all.V punto 13 del D.lgs. 230/95). L’iscrizione viene effettuata, previa verifica dei requisiti, soprattutto dopo il superamento del famoso “esame” presso la Commissione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati (all. V del D.lgs. 230/95) istituita presso il suddetto Ministero, e che valuta il possesso, da parte del candidato, delle conoscenze tecniche e professionali per svolgere i compiti normati.

Da questa breve analisi emerge quindi che, una volta effettuata l’iscrizione nell’elenco, questa sia svincolata dal permanere dei requisiti che hanno permesso la formulazione della domanda, e può essere sospesa o revocata dallo stesso Ministero del Lavoro, eventualmente su parere della citata Commissione, unicamente ove previsto dalla norma (art.93 del D.lgs. 230/95) e, specificamente, nei casi di accertata inosservanza dei compiti previsti, su segnalazione degli organi di vigilanza, d’ufficio nei casi di condanna a pena detentiva per reati inerenti alle funzioni attribuite.

La nostra Associazione valuterà comunque l’opportunità di richiedere una interpretazione ufficiale da parte del Ministero del Lavoro.

In ultimo, e aldilà delle analisi normative, è bene comunque ricordare che un costante aggiornamento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze in ambito di radioprotezione è strumento indispensabile e quindi deve essere un aspetto irrinunciabile della pratica del Medico di radioprotezione. E proprio per dare il massimo supporto in questo senso l’AIRM ha promosso e continua a promuovere regolarmente le numerose attività di aggiornamento ed approfondimento tramite corsi, seminari, congressi, articoli della rivista “Aggiornamenti”, contenuti della pagina web.