Cari Soci,
dopo un’attesa durata diversi anni (come noto il termine di recepimento della Direttiva 59/2013 era stato fissato al 6 febbraio 2018) è stato finalmente emanato il nuovo decreto legislativo n. 101/2020 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e riordina la normativa di settore.

Lo scopo del decreto è quello di regolamentare – per la prima volta in modo complessivo ed organico – tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinando sia la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizioni professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali), sia la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive, che la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

È troppo presto, e sarebbe troppo complesso farne una disamina esaustiva, compito che oltretutto esula dalle nostre specifiche competenze scientifiche e professionali. Riteniamo comunque di grande utilità, in questo momento molto atteso, evidenziare le principali novità e fare alcuni commenti sugli articoli del decreto che trattano della sorveglianza sanitaria del lavoratore esposto alle radiazioni ionizzanti e dell’attività del medico autorizzato, introducendo quindi il lettore alla normativa che guiderà il nostro lavoro nei prossimi anni.

Come già noto a chi ha letto l’ultimo numero della rivista “Aggiornamenti di Radioprotezione”, la più importante novità riguardante la nostra attività professionale è che l’esercizio della sorveglianza sanitaria (non più “medica”) di tutti i lavoratori classificati esposti (indipendentemente dalla classificazione) viene riservato ai soli Medici Autorizzati iscritti nell’elenco nominativo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

È con estrema soddisfazione che accogliamo questa fondamentale modifica rispetto al D.Lgs 230/95, soddisfazione le cui motivazioni sono estesamente riportate nell’articolo di apertura del citato numero 57 della nostra Rivista, al quale rimando per chi fosse interessato (è leggibile anche per i non soci AIRM).

Entrando nello specifico, è bene premettere che la tecnica di stesura della norma ha voluto seguire, nel suo impianto complessivo, quanto già presente nel D.Lgs 230/95, e quindi la successione degli articoli, ed i loro contenuti, appare complessivamente in analogia con il precedente Decreto.

Ovviamente sono state apportate variazioni e modificazioni/integrazioni in diversi articoli, qualche altro articolo (come ad esempio l’art.87 del D.Lgs 230) è stato totalmente eliminato.

In questa prima analisi riportiamo gli articoli del decreto di specifica pertinenza della sorveglianza sanitaria, evidenziando in grassetto le parti innovative del testo ed inserendo delle note con qualche nostro primo commento.

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