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martedì 16 Luglio 2024
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Statuto sociale AIRM

Aggiornamento, approvato dall’Assemblea dei Soci tenuta a Cagliari il giorno 24 maggio 2018, dello Statuto originale dell’AIRM depositato agli atti del Notaio Nazzareno Dobici di Roma, in data 28 gennaio 1977, rep. 823500/26374, registrato a Roma in data 8 febbraio 1977 al n. 1313, vol.464.

Art. 1 – Denominazione e finalità

1.1-E’ costituita un’Associazione scientifica, culturale e professionale sotto la  denominazione di Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM), con sede legale presso il domicilio del Presidente in carica, il cui indirizzo è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Associazione.

1.2-L’AIRM è un’Associazione volontaria autonoma e indipendente, senza fini di lucro, che si propone di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e di coordinare, sostenere e tutelare l’attività professionale nel campo della protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, con particolare riguardo ai compiti affidati dalla Legge agli incaricati della radioprotezione medica.
L’AIRM non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale, né esercita attività imprenditoriali, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie alla formazione continua in medicina (ECM), all’accreditamento professionale e alla produzione di strumenti di aggiornamento qualificazione e formazione, condotte in proprio o in collaborazione con altre società scientifiche, Enti o Istituzioni, sia pubbliche che private. L’Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto, dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia tra cui la Legge 8 marzo 2017 n. 24, nel rispetto della quale l’associazione si obbliga a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i risultati della propria attività scientifica e a mantenere il detto sito web costantemente aggiornato. Si obbliga inoltre a pubblicare sul medesimo sito web i bilanci preventivi e consuntivi nonché gli eventuali incarichi retribuiti.

1.3-Nell’ambito di tali finalità l’AIRM:

  • diffonde le conoscenze scientifiche, tecniche, metodologiche e applicative  riguardanti la radioprotezione medica, mediante convegni, congressi, corsi, stampa specializzata ed ogni altra iniziativa idonea;
  • promuove l’attività formativa e di aggiornamento professionale permanente nel campo della radioprotezione medica , anche con programmi annuali di attività formativa ECM;
  • elabora proposte, criteri applicativi, guide tecniche e parametri professionali di riferimento, anche in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali  (AGENAS) e la FISM;
  • favorisce i rapporti con le Associazioni nazionali e  internazionali operanti nel campo della protezione contro le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, eventualmente aderendo ad aggregazioni scientifico-culturali a carattere interdisciplinare di interesse per la radioprotezione medica;
  • collabora all’elaborazione di documenti normativi o applicativi inerenti l’attività radioprotezionistica;
  • promuove studi e ricerche scientifiche finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nel campo della radioprotezione medica;
  • collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche.

Art. 2 – Dei Soci

2.1-L’associazione comprende quattro categorie di Soci: ordinari,  aggregati, onorari, collettivi.

2.2-Tutti i Soci si impegnano, all’atto dell’iscrizione, ad osservare integralmente le norme del presente Statuto e del Regolamento dell’Associazione.

2.3-Il diritto di voto in Assemblea e l’eleggibilità alle cariche sociali  spettano soltanto ai Soci ordinari. I Soci onorari già iscritti all’AIRM come ordinari conservano i diritti di eleggibilità e di voto. I Soci aggregati ed i collettivi non sono eleggibili alle cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea.

2.4-I Soci di ogni categoria purché in regola con il pagamento delle rispettive quote sociali possono presenziare alle Assemblee dell’AIRM e prendere la parola per esprimere il loro parere su tutte le questioni all’Ordine del giorno.

Art. 3 – Soci ordinari

3.1-Possono essere Soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  • Medici Autorizzati iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’art. 88 del D.Lgs. 241/2000 e successivi decreti applicativi, modifiche o integrazioni;
  • medici che svolgano o abbiano svolto attività scientifica, culturale o professionale qualificata nel campo della protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

3.2-Le modalità per l’iscrizione all’AIRM come Socio ordinario  sono stabilite nel Regolamento.

3.3-I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura e con le modalità fissate nel Regolamento.

3.4-I Soci ordinari sono in numero illimitato.

Art. 4 – Soci aggregati

4.1-Possono essere Soci aggregati  gli studiosi e i professionisti che, pur non avendo i requisiti per essere Soci ordinari, si interessano agli aspetti culturali, operativi o normativi riguardanti la radioprotezione.

4.2-Le modalità per l’iscrizione all’AIRM come Socio aggregato sono stabilite nel Regolamento.

4.3-I Soci  aggregati sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura e con le modalità fissate nel Regolamento.

Art. 5 – Soci onorari

5.1-Possono essere nominati Soci onorari i cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti delle finalità statutarie dell’AIRM.

5.2-La nomina a Socio onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su proposta di almeno un quarto dei Soci, ed è soggetta alla ratifica dell’Assemblea.

5.3-I Soci onorari godono dell’esonero permanente dal pagamento della quota sociale. I Soci onorari sono comunque beneficiari dei vantaggi riservati ai Soci e, se  prima della nomina  erano già iscritti all’AIRM come Soci ordinari, conservano i diritti di eleggibilità e di voto.

Art. 6 – Soci collettivi

6.1-Possono essere soci collettivi persone fisiche o giuridiche a mezzo dei rappresentanti legali che condividono le finalità dell’AIRM e si impegnano a realizzarle.

6.2-Le modalità per l’iscrizione all’AIRM come Socio collettivo sono stabilite nel Regolamento.

6.3-I soci collettivi sono tenuti al pagamento delle quote sociali nella misura e con le modalità fissate nel Regolamento.

Art. 7 – Organi dell’ Associazione

7.1-Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci,
  • il Consiglio Direttivo ( CD),
  • il Presidente,
  • il Collegio dei Revisori dei conti,
  • il Collegio dei Probiviri,
  • il Comitato Scientifico,
  • le Sezioni territoriali.

7.2-Gli organi elettivi a livello nazionale sono il Consiglio Direttivo, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri: la durata delle cariche elettive dell’Associazione è di quattro anni. In caso di assenza di candidature la carica di membro dei Collegi dei Revisori dei conti e dei Probiviri viene rinnovata, previa accettazione, ai membri in carica e previa ratifica dell’Assemblea; in caso di dimissione o di sopraggiunta indisponibilità si procederà all’elezione dei sostituti nell’Assemblea successiva; nelle more, il CD provvede ad affidare provvisoriamente l’incarico ad altro Socio.

7.3-I componenti dei vari organi elettivi sono tutti rieleggibili. Non è ammesso il cumulo delle cariche elettive, salvo il  caso eccezionale del Segretario-Tesoriere; di conseguenza il Socio che risulti eletto a più di una carica dovrà optare per una di esse.

7.4-Possono essere eletti membri degli Organi dell’Associazione unicamente coloro i quali non abbiano subito sentenze passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione e che possiedano i requisiti di autonomia e indipendenza prescritti dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o alla partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Gli eletti devono dichiarare all’atto della loro nomina di non essere in conflitto di interesse con l’Associazione e le finalità da essa perseguite.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

8.1-L’Assemblea è costituita dai Soci ordinari e dai Soci onorari con diritto di voto, a norma del precedente art. 5.3. Viene convocata almeno 60 giorni prima attraverso comunicazione mediante posta elettronica, o pubblicazione sul sito web o pubblicazione sulla rivista dell’associazione ed e presieduta dal Presidente dell’AIRM ovvero, in caso di sua indisponibilità, dal Vice-presidente con le modalità stabilite nel Regolamento. L’Assemblea dei Soci viene convocata in seduta ordinaria, di regola una volta all’anno su delibera del Consiglio Direttivo, oppure in seduta straordinaria quando il Presidente o il CD ne ravvisino la necessità, o ne venga inoltrata richiesta scritta al Presidente da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.

8.2-L’Assemblea ordinaria dei Soci, regolarmente costituita, può inoltre deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi, di costituirsi seduta stante in Assemblea straordinaria per le delibere a norma dei successivi articoli 8.7 e 8.8.

8.3-L’Assemblea si riunisce in prima e in seconda convocazione. Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati  mediante delega scritta con le modalità stabilite nel Regolamento.

8.4-Le operazioni di voto si svolgono di regola in forma palese, salvo i casi in cui l’assemblea è chiamata alla elezione democratica degli Organi Sociali, la cui votazione è a scrutinio segreto e i casi che richiedono la votazione scritta a norma di Regolamento. Il Consiglio Direttivo può deliberare che le operazioni di voto previste per l’Assemblea ordinaria siano effettuate, in tutto o in parte, mediante Referendum a norma del successivo art. 10.7, con le modalità fissate nel Regolamento.

8.5-L’Assemblea delibera in seduta ordinaria su:

  • relazione annuale del Presidente, del Segretario, del Tesoriere;
  • approvazione del bilancio consuntivo annuale e di quello preventivo;
  • rinnovo delle cariche sociali;
  • ratifica dell’ammissione e della decadenza dei Soci;
  • ratifica della nomina dei Soci onorari;
  • ratifica della costituzione di Sezioni e del loro eventuale scioglimento;
  • ratifica dell’eventuale provvedimento  disciplinare di censura irrogato dal Collegio dei Probiviri a norma del successivo art. 15;
  • ratifica di altre delibere del Consiglio Direttivo, nei casi previsti dallo Statuto.

8.6-Per le decisioni dell’Assemblea in seduta ordinaria è sufficiente la maggioranza semplice dei voti validi espressi.

8.7-L’Assemblea delibera in seduta straordinaria anche su:

  • modifiche allo Statuto;
  • ratifica dei provvedimenti disciplinari di decadenza dalla carica sociale o di espulsione, irrogati dal Collegio dei Probiviri a norma del successivo art. 15;
  • eventuali argomenti di eccezionale rilievo per l’Associazione;
  • scioglimento dell’Associazione.

8.8-Le decisioni prese dall’Assemblea straordinaria sono valide se hanno riportato i due terzi dei voti validi espressi. Ciascun socio può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Art. 9 – Referendum

9.1-Il Consiglio Direttivo può deliberare il ricorso al  Referendum a titolo deliberativo per il rinnovo delle cariche sociali, per l’approvazione dei bilanci e per la ratifica di provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo di pertinenza dell’Assemblea in seduta ordinaria. Nelle votazioni per Referendum non sono ammesse deleghe. E’ escluso il ricorso al Referendum per le decisioni riservate all’Assemblea straordinaria.Il risultato del Referendum sostitutivo delle votazioni all’OdG dell’Assemblea ordinaria è valido qualunque sia il numero dei voti validi pervenuti ai sensi del successivo art. 10.7 ed è vincolante.

9.2-Il CD inoltre può avvalersi del Referendum a titolo consultivo, sia per concedere  tempo alle successive discussioni in Assemblea, sia per  conoscere preventivamente l’orientamento dei Soci su temi specifici, sia infine per sollecitare il parere dei Soci su questioni di particolare rilevanza che riguardino aspetti culturali o professionali della vita dell’Associazione.

9.3-Le modalità di effettuazione del Referendum sia a titolo deliberativo che consultivo sono stabilite dal Regolamento.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

10.1-L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dodici membri, eletti dall’Assemblea tra i Soci ordinari e tra i Soci onorari di cui al precedente art. 5.3.Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un membro del CD nel corso del mandato, sarà utilizzata la graduatoria delle votazioni già espresse dall’Assemblea.

10.2-Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere; qualora risulti impossibile designare un membro del CD come tesoriere, il CD può affidare tale incarico a persona esterna al CD, ai sensi del successivo art. 13.

10.3-Il Consiglio Direttivo nomina i Consiglieri Scientifici componenti il Comitato scientifico ai sensi del successivo art. 16.

10.4-Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri dello stesso CD, e si intende validamente costituito quando siano presenti almeno sei Consiglieri compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con comunicazione inviata mediante posta elettronica o raccomandata, che dovrà pervenire ai componenti almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e dovrà contenere lo specifico OdG per i singoli argomenti da trattare. Nei casi che rivestano carattere di urgenza è consentita la convocazione, attraverso le medesime modalità di invio, con preavviso di soli due giorni.

10.5-Qualora un membro del Consiglio Direttivo sia assente a tre sedute consecutive, e il CD ritenga ingiustificate e sanzionabili tali assenze, il Presidente deferisce il caso al Collegio dei Probiviri per eventuali provvedimenti disciplinari.

10.6-Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, a titolo consultivo e senza diritto a voto, i Consiglieri Scientifici, il Tesoriere di nomina esterna al CD o altri Soci per la loro specifica competenza su particolari argomenti in discussione.

10.7-Il CD delibera in merito a:

  • iscrizione provvisoria dei nuovi Soci ordinari e aggregati;
  • designazione dei Soci onorari, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
  • convocazione dell’Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria o straordinaria,
    eventuale ricorso al Referendum  a norma del precedente art. 9;
  • nomina di Gruppi di lavoro o di studio, a carattere consultivo;
  • approvazione preliminare di proposte di modifica allo Statuto sociale a norma dell’art. 21;
  • approvazione o aggiornamento del Regolamento a norma del successivo art. 19;
  • eventuale retribuzione al Tesoriere che non sia Socio AIRM;
  • approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale; quest’ultimo dovrà essere sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti e  successivamente all’Assemblea dei Soci;
  • spese straordinarie  a norma del Regolamento;
  • quote sociali, da inserire obbligatoriamente all’OdG del CD una volta all’anno;
  • ogni altra questione di rilievo per la vita dell’Associazione.

10.8-Il Consiglio Direttivo delibera le iniziative scientifiche, culturali professionali dell’Associazione, ivi comprese quelle proposte dalle Sezioni territoriali a norma del successivo art. 17.3; approva preventivamente gli aspetti amministrativi e finanziari; nomina i relativi Comitati scientifico e organizzativo. Delibera inoltre la partecipazione o adesione a manifestazioni indette da altre Associazioni, l’eventuale concessione del patrocinio dell’AIRM, l’uso del simbolo dell’Associazione.

10.9-In caso di urgenza ogni decisione riguardante le funzioni   del Consiglio Direttivo è rimessa in via provvisoria al Presidente, con carico di notifica ai membri del CD e di successiva ratifica da parte dell’Assemblea nei casi previsti dallo Statuto all’art. 8.5.

10.10-Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di esse viene redatto il verbale, che sarà controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

10.11-In caso di contrasti insanabili fra i membri del CD, o tra il Presidente e i Consiglieri, il Presidente sospende  il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, proponendo lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni. Le decisioni dell’Assemblea hanno carattere vincolante.

10.12-Il Consiglio Direttivo acquisisce inoltre, dai componenti degli organi statutari eletti, la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di assenza di sentenze passate in giudicato in relazione alle attività dell’associazione.

Art. 11 – Presidente

11.1-Il Presidente dell’AIRM rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico, l’Assemblea dei Soci; autorizza le spese ordinarie dell’Associazione nei limiti stabiliti dal Regolamento e le spese straordinarie, sentito il Consiglio Direttivo, salvo casi d’urgenza a norma del precedente art. 10.9; prende ogni altra decisione concernente la vita dell’Associazione, in conformità allo Statuto e al Regolamento.

11.2-Il Presidente è depositario dei Libri Sociali e degli Atti di tutti gli Organi sociali; tali documenti verranno trasferiti, alla scadenza del mandato, al Presidente eletto.

11.3-Il Presidente è affiancato dal Vice-presidente, il quale lo sostituisce in caso di necessità nella gestione ordinaria dell’Associazione.

Art. 12 – Segretario

12.1-Il Segretario assicura gli adempimenti formali e cura gli aspetti organizzativi della vita associativa; cura altresì gli Atti ufficiali dell’Associazione e in particolare la registrazione e la successiva diffusione ai Soci delle delibere del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni del CD e quelli delle Assemblee.

12.2-Il Segretario assicura inoltre le relazioni fra il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell’AIRM e cura i contatti con il Comitato Scientifico e con il Comitato Organizzativo delle manifestazioni scientifiche dell’Associazione, con le Sezioni territoriali, con il Comitato degli scrutatori durante le operazioni elettorali.

12.3-In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito da un altro membro del Consiglio Direttivo, delegato all’uopo dal Presidente.

Art. 13 – Tesoriere

13.1-Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, preferibilmente fra i Soci e dura in carica quanto il Consiglio stesso. In caso di necessità è ammesso il cumulo della carica di Tesoriere con quella di Segretario.

13.2-Il Tesoriere è preposto alla gestione patrimoniale dell’Associazione. In tale veste effettua le riscossioni e i pagamenti, tiene in regola i registri e gli altri documenti contabili, compila il bilancio consuntivo annuale e prepara il bilancio preventivo, cura il corretto adempimento di tutte le incombenze amministrative e fiscali.

13.3-Il Tesoriere, se non Socio, può essere retribuito per la sua attività nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

13.4-Il Tesoriere cura la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Associazione dei bilanci preventivi, consuntivi e degli incarichi retribuiti.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti

14.1-Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente, eletti dall’Assemblea tra i Soci ordinari. Il Collegio designa al proprio interno un coordinatore.

14.2-I Revisori dei conti controllano i registri contabili e gli altri documenti amministrativi dell’Associazione; redigono e presentano all’Assemblea dei Soci la relazione sul bilancio consuntivo annuale, che deve essere sottoscritta da tutti i membri del Collegio, esprimendo parere positivo o negativo; l’eventuale parere negativo deve essere motivato.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

15.1-Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un membro supplente, eletti dall’Assemblea tra i Soci ordinari. Il Collegio designa al proprio interno un Coordinatore.

15.2-Il Collegio viene convocato dal Presidente dell’Associazione  per i casi deferiti al CD che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza di tre membri.

15.3-In piena indipendenza, il Collegio esprime il proprio giudizio sul comportamento dei Soci ritenuti responsabili di atti o fatti lesivi degli interessi morali o materiali dell’Associazione o che ne possano gravemente compromettere il prestigio.

15.4-Il Collegio, presa visione degli elementi di giudizio, può prosciogliere dall’addebito oppure applicare uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. censura,
  2. decadenza temporanea o definitiva dalla carica sociale,
  3. espulsione.

15.5-Le decisioni del Collegio vengono prese a maggioranza. Di ogni seduta deve essere redatto dettagliato verbale che, sottoscritto da tutti i membri,  sarà trasmesso al Presidente dell’Associazione.

15.6-La disposizione a) dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, mentre i provvedimenti b) e c) divengono esecutivi dopo che siano stati ratificati dall’Assemblea in seduta straordinaria Le modalità della ratifica assembleare dei provvedimenti disciplinari sono precisate nel Regolamento.

Art. 16 – Consiglio Scientifico

16.1-Il Consiglio Direttivo può nominare Consiglieri Scientifici fino a dieci Soci, ordinari od onorari, ai quali riconosca particolare competenza ed esperienza nelle discipline e nelle attività concernenti le finalità dell’AIRM.

16.2-I Consiglieri Scientifici durano in carica per tutto il mandato del CD e alla scadenza possono essere riconfermati.

16.3-Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente dell’AIRM; le riunioni possono aver luogo nell’ambito delle sedute del Consiglio Direttivo o in ambito autonomo.

16.4-Il Consiglio Scientifico è un Organo consultivo a disposizione dell’Associazione. Esso  non formula delibere, ma emette pareri su argomenti che riguardano le basi scientifiche e gli aspetti operativi della radioprotezione medica: verifica e esegue il controllo di qualità delle attività svolte e della produzione tecnica scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 17 – Sezioni Territoriali

17.1-Al fine di favorire l’aggregazione dei Soci in ambito regionale o interregionale,  sono costituite le sezioni territoriali in numero minimo di 12. Le sezioni territoriali hanno lo scopo di favorire la realizzazione delle finalità statutarie dell’AIRM anche con riferimento a particolari realtà locali, mediante contatti e incontri a carattere culturale e professionale tra i Soci. Con il riscontro del Presidente ai Soci promotori della Sezione, essa diventa formalmente operativa.

17.2-Le modalità di costituzione e funzionamento delle Sezioni territoriali sono definite nel Regolamento.

17.3-Ogni eventuale iniziativa di Sezione che coinvolga persone o istituzioni esterne all’AIRM deve essere proposta con opportuno anticipo al Presidente dell’Associazione e sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a norma del precedente art. 10.8, sia al fine di inserire tali iniziative nell’insieme delle attività statutarie dell’AIRM salvaguardandone il carattere unitario, sia in ordine alla concessione di possibili finanziamenti o all’uso del simbolo AIRM.

17.4-Ogni Sezione territoriale eleggerà al suo interno un Coordinatore, che potrà rappresentarla nelle riunioni del CD (senza diritto di voto) e presentare la relazione di attività della Sezione all’Assemblea dei soci.

Art. 18 – Riunioni scientifiche e di aggiornamento professionale

18.1-Nell’ambito delle finalità statutarie, l’Associazione, qualificandosi come società scientifica organizzatrice di attività formative in Medicina, organizza:

  1. Congressi nazionali o internazionali, di regola con frequenza biennale;
  2. Seminari di aggiornamento scientifico e/o professionale,
  3. Convegni di studio e/o di informazione su temi specifici,
  4. Corsi di formazione specifica.

18.2-Le iniziative di cui al precedente articolo vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce i temi e indica, in linea di massima, i principali aspetti organizzativi e finanziari, con le modalità stabilite nel Regolamento.

18.3-Su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente nomina:

  1. il Comitato Scientifico, della manifestazione, con l’incarico di definire il Programma e i Relatori ufficiali, di deliberare l’accettazione dei singoli contributi effettuando un’idonea selezione e ripartizione nell’ambito delle diverse sessioni programmate, stabilendone altresì la forma di presentazione (orale o a poster) e le relative modalità;
  2. il Segretario Scientifico, con l’incarico di tenere i collegamenti con i Relatori invitati e con gli altri oratori o presentatori di poster, secondo le indicazioni ricevute dal Comitato Scientifico, nonché di curare la stampa e la diffusione dei Programmi e degli Atti se previsti;
  3. il Comitato Organizzativo, con l’incarico di promuovere e coordinare l’organizzazione della manifestazione, curarne gli aspetti finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo, assicurando quanto necessario alla corretta gestione tecnica e amministrativa della manifestazione stessa;
  4. il Responsabile della verifica e della garanzia di qualità per le manifestazioni che il CD decide di accreditare presso gli Organismi preposti ai fini delle attività formative.

18.4-Il Presidente, su proposta degli Organi ad hoc da lui nominati in base al precedente articolo, stabilisce i tempi e le modalità di realizzazione di ciascuna manifestazione, dandone informazione ai Soci mediante il Bollettino dell’Associazione o mediante altra idonea modalità, come stabilito nel Regolamento.

18.5-Le attività di cui al punto 18.1 sono finanziate attraverso fondi propri dell’Associazione ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 19 – Regolamento

19.1-Le modalità di attuazione del presente Statuto sono disciplinate dal Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Statuto, elaborato e deliberato dal Consiglio Direttivo, che può demandarne la redazione preliminare ad un Gruppo di studio.

19.2-Una volta approvato dal Consiglio Direttivo il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei Soci, di regola in occasione dell’Assemblea in seduta ordinaria ovvero mediante la pubblicazione sul Bollettino dell’Associazione, ed entra in vigore 30 giorni dopo tale comunicazione.

19.3-Eventuali proposte di modifiche al Regolamento devono essere discusse dal Consiglio Direttivo e,  se approvate, saranno notificate ai Soci con le medesime modalità di cui al precedente art. 19.2

Art. 20 – Aspetti finanziari

20.1-Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali versate dai Soci e dai contributi ad essa devoluti a qualunque titolo per il sostegno economico alle iniziative dell’AIRM previste dallo Statuto Sociale.

20.2-Tutte le cariche sociali sono di regola a carattere volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.Il Consiglio Direttivo delibera l’eventuale compenso da corrispondere al Tesoriere, ove si tratti di incarico conferito a non Socio.

20.3-Il carattere ordinario o straordinario delle spese per la gestione dell’Associazione è precisato nel Regolamento.

20.4-L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 – Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo, o da mozione sottoscritta da almeno un quarto dei Soci ordinari e inviata al Presidente dell’AIRM. Tali proposte devono essere portate all’OdG del Consiglio Direttivo per approvazione preliminare e, per diventare esecutive, dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria.

Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione

Le decisioni sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sull’eventuale devoluzione del patrimonio, esaurita la liquidazione delle pendenze, sono prese dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con le modalità stabilite nel Regolamento.

Art. 23 - Norme transitorie e finali

23.1-Il presente Statuto costituisce l’aggiornamento, approvato dall’Assemblea dei Soci tenuta a Cagliari il giorno 24 maggio 2018, dello Statuto originale dell’AIRM depositato agli atti del Notaio Nazzareno Dobici di Roma, in data 28 gennaio 1977, rep. 823500/26374, registrato a Roma in data 8 febbraio 1977 al n. 1313, vol.464.

23.2-Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria dei soci.

23.3-In sede di prima applicazione dello Statuto stesso, e sino ad eventuale diversa decisione dell’Assemblea dei Soci, restano invariate tutte le cariche sociali in vigore al momento dell’approvazione di questo Statuto.

23.4-Con l’entrata in vigore del presente Statuto, i Soci già iscritti all’AIRM e che intendono continuare a farne parte assumono tutti gli obblighi fissati dallo Statuto stesso, che stabilisce i diritti e i doveri per il corretto funzionamento dell’Associazione.